1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 336-bis. - (Provvedimenti di urgenza ante causam). - In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il presidente o un giudice da lui delegato, con decreto motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Con lo stesso decreto il presidente o il giudice da lui delegato nomina un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al collegio entro i successivi trenta giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 336, quinto comma.
Il decreto, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al pubblico ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
Nei casi di assoluta urgenza di cui al primo comma, il presidente o un giudice da lui delegato, allorquando si renda necessario acquisire elementi sulla capacità parentale di uno o di entrambi i genitori, possono sospendere per non più di trenta giorni il procedimento, mettendo alla prova i genitori e disponendo sull'affidamento temporaneo del minore.
Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti, da rilasciare senza indugio. Il pubblico ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare